Cosa fare nel caso di decesso del nostro fedele amico
La legge impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo dell’animale deceduto, vietandone l'abbandono o lo scarico nel cassonetto dei rifiuti o in luoghi comuni, dal momento che potrebbe diventare causa del diffondersi di malattie.
La violazione di tali disposizioni è punita con l’applicazione di sanzioni amministrative fino a 28.000,00 Euro (D.Lgs. n. 36/2005 Art. 4).
Per adempiere all’obbligo sancito dalla legge, esistono due possibilità: la sepoltura e la cremazione.
a ) Sepoltura:
la legge consente l’interramento in terreno di proprietà, previa certificazione veterinaria che attesti l'assenza di malattie infettive, solo nel caso in cui l'animale sia deceduto per morte naturale e/o traumatica o comunque senza essere stato sottoposto a trattamenti medicinali.
La spoglia dell’animale deve essere depositata in un contenitore di materiale biodegradabile al fine di favorirne la decomposizione a contatto con il terreno (cartone, legno, ecc.).
È vietato seppellire i resti dell’animale in terreni demaniali.
N.B. è sempre consentito lo smaltimento della spoglia tramite ditte specializzate per la cremazione.
b ) Cremazione:
Se viceversa l'animale è stato sottoposto ad eutanasia o deceduto a causa di malattie infettive o dopo trattamenti farmacologici, la legge prevede che deve essere sepolto in particolari cimiteri per animali o smaltito tramite ditte specializzate per la cremazione.
In tale ultimo caso le ceneri possono essere disperse o conservate in apposito contenitore (urna cineraria).
Formalità amministrative:
1 ) Anagrafe Canina ( ASL )
Il proprietario, al fine di consentire la cancellazione dell’animale dall’Anagrafe Canina, è tenuto a comunicarne il decesso al Servizio Veterinario della propria ASL, che a secondo delle disposizioni regionali e comunali può variare tra 3 - 15 giorni dall'avvenimento.
A tale scopo deve essere munito di:
- apposito modello di denuncia;
- documento di iscrizione all’anagrafe canina del soggetto deceduto ;
- certificato veterinario che ne attesti la morte o certificato dello smaltitore che ne attesta l’incenerimento.
2 ) Libro genealogico del cane di razza ( ENCI )
Il proprietario è tenuto a comunicare il decesso restituendo all'ENCI il certificato genealogico corredato della certificazione veterinaria di avvenuto decesso.
(Art. 15 del Disciplinare del Libro genealogico del cane di razza)