Integrazione articolo 8 Norme tecniche del
libro genealogico del cane di razza
Su impulso dell’Ufficio Centrale del Libro genealogico, con delibera del Consiglio Direttivo e con il parere conforme della Commissione Tecnica Centrale, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con D.M. n° 31369 del 13 novembre 2018 ha integrato l’articolo 8 delle Norme tecniche del Libro genealogico del cane di razza, inserendo il paragrafo f) concernente il deposito del campione biologico per tutti i cani per i quali vi è già l’obbligo del deposito del campione biologico ai paragrafi a), b), c), d) ed e).
Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2019, all’atto della registrazione del Modello A (denuncia di monta e nascita) è necessario aver provveduto al deposito del campione di materiale biologico presso un Laboratorio riconosciuto dall’ENCI per tutti i cani accoppiati con i soggetti di cui ai punti sottoelencati:
- riproduttori ammessi alla riproduzione selezionata;
- stalloni che hanno prodotto più di 5 cucciolate;
- stalloni usati in inseminazione artificiale;
- stalloni esteri in Italia in stazione di monta;
- campioni nazionali, internazionali ed esteri di bellezza e/o di lavoro
La modifica alla norma è stata implementata allo scopo di accrescere ulteriormente i controlli da parte dell’ENCI sulla veridicità delle dichiarazioni fornite all’atto della denuncia di cucciolata, considerando in particolare i cani che hanno maggior significato per la selezione.
Il Direttore Generale
Responsabile dell'Ufficio Centrale
del Libro genealogico
Fabrizio Crivellari